Nuova procedura di concessione del "Patrocinio non oneroso" del Comune di Matelica

Dettagli della notizia

Istruzioni e modulistica

Data:

10-10-2025

Nuova procedura di concessione del

Descrizione

Città di Matelica

Provincia di Macerata

CRITERI, MODALITÀ E FORME DI PUBBLICITÀ PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Giunta n. 109 del 04-07-2025

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Articolo 1 - Obiettivo

1.    Lo Statuto comunale, approvato con DCC 14 del 28.01.2000 e ss.mm.ii., esprime favore ed apprezzamento per le libere forme associative, promuovendone e valorizzandone il loro ruolo nel territorio comunale. 

2.    L’art. 32, comma 4, dello Statuto afferma che per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio non oneroso,

3.    Il summenzionato articolo stabilisce che la competenza per la concessione è attribuita alla Giunta Comunale;

4.    Con il presente atto di indirizzo la Giunta comunale intende dare concreta attuazione al dettato statutario, definendo i criteri, le modalità e le forme di pubblicità, a cui il Sindaco e gli uffici competenti dovranno attenersi per la concessione del patrocinio comunale.

Articolo 2 - Definizione

1.    Il patrocinio è il riconoscimento con il quale il Comune esprime il proprio apprezzamento per attività, iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo territoriale, qualificanti per le funzioni e le attività del Comune medesimo.

2.    Il patrocinio è espresso mediante la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Matelica" e mediante l'autorizzazione all'uso del logo dell’Ente nell’attività di diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa stessa, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’uso dello stemma comunale approvato con DCC n. 60/2015.

3.    Il patrocinio è gratuito, ovvero non oneroso e non determina alcuna assunzione di spesa o diminuzione di entrata a carico del Comune o in favore del soggetto richiedente;

4.    Tale concessione può consentire agevolazioni tariffarie rispetto a tasse o diritti comunali, canoni di utilizzo di spazi o attrezzature, esclusivamente nella misura in cui specifiche norme, regolamenti o atti organizzativi interni, lo contemplino.

5.    La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all’Ente circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Comune resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

6.    L'utilizzo improprio della dicitura e del logo, di cui al comma 1, comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

Articolo 3 - Criteri per la concessione di patrocini

1.    Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività o per gruppi di attività o iniziative purché chiaramente individuate.

2.      Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

3.    Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

a)    promuovere la crescita culturale, artistica, sociale e sportiva della cittadinanza; favorire la convivenza civile, la partecipazione attiva alla vita comunitaria, il rispetto dei diritti civili, migliorare il benessere psicofisico della popolazione; valorizzare l’ambiente, il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nonché favorire lo sviluppo economico, turistico e le produzioni tipiche;

b)   essere senza scopo di lucro;

c)    essere aperte alla generalità dei cittadini;

d)   essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutate con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune.

3.    Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché le attività proposte abbiano rilevanza per la città, o siano finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

4.     Non sono ammesse a patrocinio, oltre alle iniziative in contrasto con la costituzione, la legge, la morale o la pubblica decenza ovvero attività di incitazione all’odio o discriminazioni:

a)    iniziative che abbiano finalità o scopi prevalentemente commerciali o lucrativi.

b)   iniziative o eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili, che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o il proprio finanziamento;

c)    iniziative non aperte al pubblico;

Articolo 4 - Soggetti beneficiari dei patrocini

I potenziali beneficiari dei patrocini concessi dall’Amministrazione comunale sono:   

1.    Enti pubblici;

2.    Associazioni, Enti del terzo settore, Fondazioni o altri Enti che non abbiano fini di lucro;

3.    Persone fisiche o giuridiche ed in generale anche Operatori economici purché l’attività proposta per il patrocinio sia di interesse per la Città e senza fini di lucro, o preveda una finalità di beneficenza e solidarietà.

Articolo 5 – Deroghe ai criteri generali

Qualora ricorrano condizioni di particolare interesse pubblico, la Giunta può concedere il patrocinio motivando la deroga ai principi generali stabiliti nel presente atto d’indirizzo, fatto salvo per le iniziative in contrasto con la costituzione, la legge, la morale o la pubblica decenza, ovvero attività di incitazione all’odio ed alla discriminazione.

Articolo 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio

1.    Il Sindaco concede il patrocinio con autorizzazione scritta nei casi previsti dagli art. 3 e 4, previa istruttoria da parte dell’ufficio competente per materia.

2.    Resta di competenza della Giunta Comunale il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi eccezionali individuati dall’art. 5. Il provvedimento deve contenere una motivazione che ponga in evidenza i vantaggi per la popolazione amministrata derivanti dall’attività patrocinata in termini di promozione dell’immagine e del prestigio del territorio e della comunità.

3.    Il Sindaco o la Giunta comunale potrà negare la concessione del patrocinio con sommaria motivazione, anche con riferimento alle linee di mandato approvate.

4.    Per ottenere il patrocinio il richiedente deve consegnare a mano il modulo di richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Matelica, oppure trasmetterlo via pec: all’indirizzo protocollo.comunematelica@pec.it 

5.    L’istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l’utilizzo del logo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell’Ufficio prendere in esame le istanze pervenute dopo tale termine.

6.    Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente, compilandolo con tutte le informazioni utili per consentire di valutarne l’ammissibilità. In particolare deve riportare:

a)    la data della manifestazione;

b)   l’esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;

c)    il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;

d)   gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;

e)    l’interesse pubblico perseguito;

f)    ogni altra notizia utile.

7.    Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ufficio competente in relazione all’oggetto dell’iniziativa, esamina la richiesta e la sottopone al Sindaco o alla Giunta comunale per disporne in merito.

8.    Integrazioni o modifiche sostanziali dell’istanza rappresentano una nuova istanza.

9.    Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

10.              L'Amministrazione Comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell’istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7 - Pubblicizzazione del patrocinio

1.    La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa la dicitura «con il patrocinio del Comune di Matelica» e l’apposizione dello stemma e il nome del Comune di Matelica se richiesta.

2.    L’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Articolo 8 - Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 9 - Autorizzazioni

1.  La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o licenze da richiedersi alle autorità competenti per la realizzazione delle iniziative.

2.  Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

A cura di: U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ultimo aggiornamento: 10-10-2025

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